Il 19 gennaio 2024 il Consiglio Europeo, nella sua prima seduta dell’anno, prese, con il Provvedimento P.E.S.C. 2024/385, importanti decisioni in tema di “Diritti umani” e di “Terrorismo”. Ricordiamo che per “TERRORISMO” si intendono “atti di violenza finalizzati a incutere terrore e a destabilizzare l’ordine di collettività e di suoi membri mediante attentati, rapimenti, uccisioni” (Dizionario della lingua italiana – Gabrielli 2020).

La P.E.S.C. è la “Politica Estera e di Sicurezza Comune” della Unione Europea (U.E.) e il CONSIGLIO EUROPEO è l’organo che ne definisce le priorità e gli indirizzi politici. Questo Consiglio è formato dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell’U.E. (attualmente in numero di 27), ha sede a Bruxelles e si riunisce normalmente quattro volte all’anno. E’ retto da un Presidente eletto ogni 30 mesi, che attualmente è il belga Charles Michel eletto nel 2019 e confermato nel marzo 2022. Il Consiglio Europeo va distinto dal CONSIGLIO dell’UNIONE EUROPEA che ha sede parimenti a Bruxelles ed è costituito da Ministri degli Stati aderenti all’U.E. ed ha funzione legislativa per la stessa Unione. Presidente ne è – a turno – un trio di Rappresentanti degli Stati aderenti all’U.E. ( attualmente sono i belgi Herman van Rompy e lo stesso Charles Michel e il polacco Donald Tursk).

Questo si distingue a sua volta dal CONSIGLIO d’EUROPA (sede a Strasburgo) che, dal 1948, è formato da Rappresentanti dei 46 Paesi aderenti ed ha lo scopo i “proteggere i diritti umani e la democrazia in Europa”. Presidente ne è, dal 2021, la greca Despina Chatsvasiliou Tzovilis. Il Consiglio d’Europa va infine differenziato dalla COMMISSIONE EUROPEA (sede a Bruxelles) composta da 27 membri in rappresentanza degli Stati aderenti, che ha lo scopo di raccogliere, vagliare e trasmettere all’Assemblea Generale dell’U.E. le proposte di nuove leggi e di gestire le finanze dell’Unione. Presidente ne è, dal dicembre 2019 e confermata recentemente per un altro quinquennio, la tedesca Ursula von der Leyen.

La Decisione P.E.S.C. 2024/385 del Consiglio Europeo seguiva quella che era stata espressa dello stesso Consiglio il 27/12/2001 con la Decisione P.E.S.C. 2001/931. Questa aveva definito la strategia generale della U.E. nei confronti del terrorismo, mettendo in atto quanto esposto nella Risoluzione n. 1373 del 29/9/2001 del Consiglio di Sicurezza dell’O.N.U. Nell’allegato n. 3 alla Decisione P.E.S.C. del 2001 erano elencate 14 Organizzazioni e 43 persone che erano state riconosciute come “agenti del terrorismo internazionale”.

Fra le Organizzazioni erano comprese H.A.M.A.S. (“Harakat al Muqawama al Islamiya”, Movimento islamico di resistenza), la P.I.J.( “Jihad Islamica Palestinese”), le Brigate “Martiri di Al Aqsa” e i gruppi islamici integralisti “Al Tafkir Wal Hiyya” e “Al Jama’a al Jslamiya”. Fra le persone erano segnalati come affiliati ad H.A.M.A.S. Hismail Hanuyek ( suo leader carismatico ) , Abu Marzuk (membro del suo Ufficio politico) e Saleh al Arouri ( suo stratega operativo). Con la decisione P.E.S.C. del 2024 vennero inserite, fra gli “agenti del terrorismo internazionale” due ulteriori gruppi e cioè le Unità speciali di H.A,M.A.S.

Nugba Forces” e le sue Brigate militari “Izz al -_Din al-Qassam”; e tre nuove persone Mohammed Def (Comandante di Brigate “Al -Qassam”), Marwam Issa (suo vice) e Jahia Sinwar (nuovo capo dell’Ufficio politico). Venne anche aggiornato l’elenco dei 104 “fiancheggiatori” (Enti, partiti politici, associazioni, industrie, banche e semplici privati) che, materialmente o finanziariamente, sostengono, facilitano o supportano azioni violente a sfondo terroristico). Fra i “fiancheggiatori” vennero annoverati Abdelbasit Hamza Elhassam Mohamed Khait (importante finanziere in Sudan), Nabil Schuman (proprietario della “Schuman Currency Exchange a Beirut) e suo figlio Khaled, Rida Ali Khamis (banchiere di H.A.M.A.S.), Musa Dudin (altro membro dell’Ufficio politico di H.A.M.A.S.) e Aiman Ahmad Al Duwaik ( finanziere in Algeria). Con la stessa Decisione, il Consiglio Europeo aggiornava le sanzioni che aveva stabilito il 27/12/2001 nella sua Decisione P.E.S.C. 2001/931.

Entrambe erano state integrate una prima volta l’8/12/2003 e successivamente il 18/12/2017 per adeguamento alle “misure restrittive” che l’U.E. aveva stabilito in quegli anni allo scopo di “mantenere la pace la sicurezza internazionali”. L’aggiornamento del 2024 era stato deciso a seguito dell’attacco terroristico messo in atto da H.A.M.A.S. il 7/10/2023 a Re’im nel Distretto meridionale di Israele contro civili israeliani. Ferma condanna di tale attacco proditorio venne espressa dall’Alto Rappresentante della Commissione Europea Josep Borrell tre giorni dopo. E gli estremi di questa condanna furono quelli che vennero recepiti il 19/1/2024 dal Consiglio Europeo con la Decisione P.E.S.C. 2024/385. Le relative disposizioni vennero riportate lo stesso giorno nel Regolamento U.E. con suo Provvedimento P.E.S.C. 2024/ 386.

Queste disposizioni ampliano e aggiornano quelle che lo stesso Consiglio aveva già emesso con analoga motivazione di condanna con la sua P.E.S.C. 2016 / 1686 (riportata nel Regolamento U.E. con provvedimento 2016/ 1693) che riguardava “restrizioni a persone identificate come associate alle formazioni terroristiche paramilitari islamiste di Al Qaeda e dell’ I.S.I.S.” (Organizzazione dello Stato islamico dell’Irak e della Siria”). L’elenco di queste restrizioni prevedeva il congelamento dei fondi e dei beni esistenti in Europa di proprietà di individui o enti trasgressori alle norme che lo stesso Consiglio aveva stabilito nel 2001 in tema di “diritti umani”; il divieto di fornire loro assistenza economica o politica, e il divieto a loro spostamenti in Paesi dell’U.E. Tutte queste restrizioni resteranno in vigore sino al mese di gennaio 2025 e potranno essere annullate, modificate o prorogate in funzione dei provvedimenti che saranno presi in merito dai Governi cui appartengono le persone e gli enti sanzionati. Tutte le norme messe in atto con la Decisione P.E.S.C. 2024 /385 rientrano nel complesso di quelle messe in atto negli anni dalla U.E. per cercare di “prevenire e di fronteggiare azioni terroristiche contro le Nazioni europee aderenti”.

Ricordiamo, fra queste norme, la lotta contro il traffico illecito di armi da fuoco (2017), l’inasprimento di quelle contro il riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose (2017), la rimozione dalle piattaforme internet dei contenuti che promuovono terrorismo ed estremismo (2019), la digitalizzazione e il miglioramento degli scambi internazionali di informazioni sul terrorismo (2020) e il rinforzo delle misure di cybersicurezza contro gli attacchi informatici (2021). La violazione anche di una sola di queste norme da parte di una Nazione aderente all’U.E. comporta severe pene restrittive circa la sua partecipazione alla U.E., sino alla sua espulsione dall’Unione.

Tutte queste misure non si sono dimostrate sinora sufficienti a prevenire gli attacchi portati da gruppi terroristici eterogenei, incontrollabili e indefiniti (oltreché da parte dei cosiddetti “Cani sciolti”) contro strutture, enti e persone appartenenti alla U.E. nelle più disparate parti del mondo e costituiscono un grave “vulnus” alla sicurezza delle Nazioni occidentali.

Gustavo Ottolenghi

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