A distanza di circa un anno dalla sua elezione a presidente degli Stati Uniti (gennaio 2021) e di un altro anno dalle votazioni di metà mandato (“Midterm Elections”, marzo 2022) che servono a rinnovare parte dei Membri del Congresso e a designare i nuovi Governatori di alcuni Stati, Joe Biden si trova di fronte a uno dei più seri problemi di politica interna, che da decenni travaglia e divide l’opinione pubblica della nazione. Esso è rappresentato dalla necessità di istituire una regolamentazione uniforme in tutti gli States per l’acquisto e l’uso di armi da fuoco – al momento liberi per ogni cittadino statunitense – che si era riacutizzata dopo le stragi avvenute nel 2017 il 16 marzo a Atlanta (Colorado) ove sette persone erano state uccise con un fucile a pompa in un centro massaggi; il 27 marzo a Orange (California) ove quattro persone (fra cui un bimbo) erano state uccise con una pistola in un edificio popolare; l’8 aprile a Rock Hill (South Carolina) ove cinque persone (due anziani, i loro due nipotini di 5 e 9 anni e un operaio) erano state uccise con un fucile nel loro domicilio; e il 1 ottobre a Las Vegas (Nevada) ove 59 persone erano state uccise con tre fucili diversi (ma tutti dotati di caricatori ad alta capacità di proiettili) da una stessa persona, colpite a caso su una folla in festa, stragi tutte compiute da individui – catturati – in regolare possesso di armi da fuoco. A seguito dei primi tre di questi fatti il presidente aveva firmato, il 9 aprile, alcuni ordini esecutivi tesi ad evitare, in tutti gli States, la vendita di armi d’assalto (“Assault Weapons”, “Firearms” o “Guns”) e a incrementare l’attività di controllo da parte del “Bureau of Alchool, Tobacco, Firearms and Explosives” federale, inasprendo anche il “Background Check” (controllo sugli acquisti di armi da fuoco). L’applicazione di tali disposizioni aveva trovato subito una forte opposizione da parte delle lobby dei produttori e dei venditori di tali armi (di cui fa parte anche l’ex presidente Donald Trump), opposizione che permise l’ultima orrenda strage di Las Vegas. Pertanto il problema si ripropone fondamentale nelle “Midterm Elections” in quanto le relative proposte governative in merito costituiranno elemento di giudizio determinante per la popolazione sulla valutazione della politica interna bideniana.

Per comprendere la complessa legislazione sul possesso di armi da fuoco vigente oggi negli Usa occorre rifarsi alle relative leggi federali (“National Firearms Act” – 1934 ; “Federal Firearms Act – 1938 abolito dal “Gun Control Act “ – 1938 ; “Firearms Owners Protection Act” – 1986) che, fra l’altro, classificano le armi da fuoco in tre Categorie: Categoria A, armi da fuoco proibite (automatiche: fucili d’assalto, mitra, mitragliatrici leggere e pesanti, lanciagranate); Categoria B armi da fuoco ammesse soggette a autorizzazione (semiautomatiche): Categoria C armi da fuoco ammesse soggette a dichiarazione (semiautomatiche). Ricordiamo che automatiche sono definite quelle armi che possono sparare a raffica continua, cioè che una volta premuto il grilletto, l’arma continua a sparare sino a che esso non viene rilasciato; mentre semiautomatiche sono quelle che, premuto il grilletto, possono sparare un solo colpo ed esso deve essere ripremuto ogni volta che si vuol far partire un colpo.      

Fra le armi ammesse, sono soggette ad autorizzazione quelle per il cui acquisto è necessaria la stipula di un formale contratto scritto fra venditore ed acquirente dell’arma, nel quale siano riportati tutti loro dati e le caratteristiche dell’arma in oggetto, e il contratto va depositato e asseverato dalle Autorità statali; mentre, per le altre, è sufficiente una semplice dichiarazione alle Autorità statali dell’avvenuto acquisto da parte del compratore. Le armi da fuoco ammesse sono le S.A.L.W. (“Small Arms” armi piccole e “Light Weapons” armi leggere) distinte in corte (da tenere e azionare con una sola mano come le pistole e le rivoltelle) e lunghe (da tenere e azionare con due mani appoggiandole alle spalle come i fucili e le carabine). Le armi corte più diffuse negli Usa sono, fra le pistole, la Ruger Lpc, la Kimber K65, la Smith and Wesson Schield, la Glock G 19, le Sig Sauer P938 e P320, la Luger P08 e la Beretta M92 ; e, fra le rivoltelle, la Taurus 85, e la Smith and Wesson 38 special.Fra i fucili i più comuni sono i semiautomatici Ar 15, Kel Pec 2000, Brownig Maxus, Daniel Defence DD M4 e Mossberg M 590 a pompa ; mentre, fra le carabine, sono le semiautomatiche Ruger Precision, Colt X Fusion e Tactical FN 15. Esistono anche meccanismi (“Bump Stock” e “Bronk Trigger”) – illegali – che consentono di trasformare ad azione automatica alcuni tipi di armi semiautomatiche (ad esempio, i fucili semiautomatici Ar 15, DD M4 e FN 15 usati dall’assassino nella strage di Las Vegas risultarono modificati in automatici) e addirittura kit per la costruzione artigianale di pistole automatiche, con istruzioni reperibili su internet.                                              

Le principali Ditte statunitensi produttrici di “firearms” sono la Smith and Wesson , la Sturm Ruger, la Remington e la Mossberg/Maverich, tutte associate alle lobby (N.R.A. National Rifles Association, G.O.A. Guns Owners of America , N.A.G.R. National Association for Guns Rights) che ne sostengono politicalmente le richieste e che, sia pur indirettamente, condizionano anche la formulazione delle leggi federali in merito. Tutte le armi ammesse possono essere oggi legalmente acquistate, detenute e portate da tutti i cittadini americani (con debite eccezioni specificate) in forza di quanto stabilito dal Secondo Emendamento della Costituzione Usa: le eccezioni, in base al “Gun Control Act” del 1968, riguardano coloro che – cittadini americani – si sono resi colpevoli di reati penali; i latitanti; gli immigrati clandestini; i drogati; gli infermi mentali o in anormali condizioni psicofisiche. Alcune limitazioni al possesso di armi da fuoco ammesse sono stabilite da alcuni Stati in base alla “Red Flag Law” che consente alle autorità statali di far sequestrare dalle proprie forze dell’ordine ogni arma a persone che siano state giudicate “pericolose” da un magistrato ; e al già ricordato “Background Check”. Inoltre esiste la “Federal Firearms Licence” che , in alcuni Stati consente di possedere e portare armi a coloro che abbiano superato un preventivo test psicofisico e anamnestico. A monte di tutto esiste la Costituzione degli Usa che è la “Legge suprema del Paese” la quale prevale sempre e comunque su quelle dei singoli Stati. Essa era entrata in vigore – nei tredici Stati che allora costituivano l’Unione (con l’astensione del Rhode Island) – nel marzo 1789 con i sette articoli che erano stati sottoscritti nel luglio 1785 dai rispettivi rappresentanti, confermati nella fondamentale Convenzione Generale di Filadelfia del settembre 1787 e ratificati nel giugno 1788 dal Congresso (costituito da 535 Membri di cui 435 erano i Rappresentanti del popolo che formavano la Camera dei Deputati e 100 erano Senatori in rappresentanza degli Stati membri). La Costituzione venne successivamente integrata ventisette volte con altrettanti “Emendamenti” ( il 27° e ultimo è del 1992) proposti, secondo il suo Regolamento, dai 2/3 dei Membri del Congresso e approvati dai 3/4 dei suoi componenti, tesi soprattutto a definire le libertà individuali e politiche del popolo e a circoscrivere i poteri dei governanti. I primi dieci (su dodici presentati) vennero votati, approvati e ratificati in varie sedute del Congresso già nello stesso anno 1789 e costituiscono il cosiddetto “Bill of Rights” (Carta dei Diritti). Nel corso degli anni circa altri 10.000 Emendamenti furono proposti al Congresso, ma nessuno, anche se approvato, ottenne la ratifica e pertanto non entrò a far parte della Costituzione. È da notare che, comunque, gli Emendamenti approvati e ratificati non possono in alcun modo cambiare la Costituzione, ma vengono posti in calce ad essa con effetto vincolante, così come vanno considerate le decisioni della Corte Suprema, che devono limitarsi a “interpretare, spiegare, implementare e adattare” le diverse disposizioni esistenti “senza portare alcun cambiamento al testo”. Di tutti gli Emendamenti attualmente in vigore, uno di quelli che è fra i più discussi è il Secondo che fa parte del “Bill of Rights” e suona “Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero , una milizia ben organizzata, il diritto dei cittadini di detenere e portare armi non potrà essere infranto”. Questo diritto era stato concesso, all’inizio del XX secolo, ai coloni al momento delle loro lotte per l’occupazione dei territori dell’est americano, in quanto era l’unico mezzo che essi avevano per difendersi dagli attacchi degli indiani nativi. Tale diritto, mantenuto anche dopo la fine delle cosiddette “Guerre indiane” (1890), surrettiziamente consentiva a ogni cittadino di possedere armi, ma la sua successiva legalizzazione come Emendamento costituzionale è stata fortemente contestata, sino a oggi, da coloro che non lo approvavano. Le discussioni su tale Emendamento iniziarono già al momento della sua formulazione nel 1791 e riguardavano l’esistenza della punteggiatura (esistevano o no le virgole? quante erano? dove erano poste?) e di lettere maiuscole o meno all’inizio delle parole “milizia” (che poteva essere intesa come relativa allo Stato o all’insieme dei privati cittadini) e “armi” (non definite se da fuoco o meno ). Una versione del Secondo Emendamento , conservata nei “ National Archives” dello Stato del Maryland, porta tre virgole e due lettere maiuscole, mentre quella approvata e ratificata il 15 dicembre 1791 dal Congresso presenta una sola virgola dopo la parola “milizia” e nessuna maiuscola. Le discussioni si protrassero comunque sino al 26 giugno 2008 allorché la Corte Suprema, con il voto di cinque dei suoi nove componenti, riconobbe ai cittadini americani il diritto di portare armi da fuoco, dichiarando incostituzionale una legge emanata dal Distretto di Columbia (che peraltro non è uno Stato confederato, ma solo una unità amministrativa della Capitale Washington) che ne vietava il possesso ai suoi residenti.

In oggi la facoltà portare armi da fuoco ammesse è concessa a tutti i cittadini statunitensi, ma taluni Stati – pur nel rispetto delle leggi federali – hanno messo in atto disposizioni che pongono limitazioni al loro possesso e al loro uso. Così, ad esempio, cinque Stati hanno applicato la già ricordata “Red Flag Law”; sei Stati hanno vietato la vendita di caricatori ad alta capacità di proiettili; due Stati hanno elevato da 18 a 21 anni l’età dei loro concittadini per poter acquistare armi da fuoco; sei Stati hanno rimesso in vigore ,dal 2004, il divieto ai loro concittadini di acquistare “assault weapons”; e ben quarantaquattro Stati hanno vietato di possedere armi da fuoco ai cittadini giudicati da un Magistrato “ad alto rischio” (malati mentali, drogati, alcoolizzati). Ciononostante, i 334 milioni di cittadini U.S.A. risultavano (sondaggio anno 2020) legalmente in possesso dai 200 ai 300 milioni di armi da fuoco di vario tipo e di 12 miliardi di pallottole e, in alcuni Stati, erano autorizzati anche a portare addosso armi nascoste (“cocealed carry”). Il compito che si è assunto presidente democratico Biden (“mettere fine una volta per tutte all’epidemia delle “firearms” in U.S.A.”) e nel quale avevano fallito anche i suoi predecessori democratici Bill Clinton e Barack Obama, non sarà facile, per gli ostacoli politici ed economici che gli verranno posti dal Partito Repubblicano e dai “poteri forti” interessati al mantenimento dello “status quo” in materia di produzione e commercio di armi da fuoco in tutti gli States.

Gustavo Ottolenghi

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