Violare la legge può rappresentare un atto di coraggio? Una disobbedienza civile virtuosa? La provocazione è forte. Quasi grottesca.

L’interrogativo se lo è posto Gustavo Zagrebelsky sulle colonne di Repubblica. Rispondendo in modo approfondito a tale dubbio.

La questione è importante, delicata e spinosa, fondamentale per una coesione civile, pacifica e ordinata.

Potrebbe infatti, se interpretata in modo strumentale, dar vita a fenomeni di disobbedienza organizzata, legittimati da un soggettivo giudizio di “ingiustizia”, sotteso nella norma violata. Il tutto in attesa del possibile, ma non certo accertamento da parte della Corte Costituzionale di incostituzionalità della norma contestata.

Lo stimolante ma, a nostro avviso, pericoloso interrogativo lanciato dal Zagrebelsky, nasce sull’onda dell’ultimo episodio di dichiarata e manifesta disobbedienza da parte di alcuni sindaci italiani rispetto al Decreto Sicurezza denominato “Decreto Salvini”.

La provocazione dell’illustre cattedratico parte dalla valutazione, soggettiva e positiva, che su tali condotte bisognerebbe avere in quanto manifestazioni di un pensiero che si ribella ad una norma prospetticamente contraria ai principi costituzionali.

Il titolo dell’articolo di Zagrebelsky “Disubbidire è una virtù repubblicana” sintetizza efficacemente il pensiero dell’autore che si preoccupa di tutelare tali “ribellioni virtuose” a norme apparentemente contrarie alla Costituzione.  Crediamo però che tale posizione necessiti di alcune considerazioni collaterali e complementari da contestualizzarsi proprio all’interno dei principi sanciti dalla nostra Costituzione.

Nel nostro sistema costituzionale, alla legge si deve ubbidienza incondizionata fino al momento in cui essa eventualmente sia abrogata o dichiarata incostituzionale”. L’articolo 54 della nostra Carta prescrive infatti l’osservanza rigorosa di tale principio. Zagrebelsky ci tiene a sottolineare l’osservanza “innanzitutto della Costituzione e poi della legge”. Se la legge non fosse conforme ai principi costituzionali dovrebbe ragionevolmente essere dichiarata incostituzionale. Il tema dunque in discussione è che cosa accade in capo ai soggetti che dall’emanazione della legge, apparentemente incostituzionale, disobbediscano alla norma in attesa del verdetto della Corte. Il principio consolidato in dottrina e giurisprudenza (salvo alcune tesi di minoranza) è che una norma, fino a quando non sia dichiarata incostituzionale, si deve considerare valida ed efficace e quindi vincolante per tutti i cittadini dello stato.

La recente storia del nostro Paese ha offerto diversi casi di disobbedienza civile rispetto ad una norma. Zagrebelsky ne elenca alcuni, come l’obbligo ai medici di segnalare all’autorità di Polizia gli stranieri che richiedano assistenza sanitaria alle strutture ospedaliere; l’analoga imposizione ai presidi di segnalare i figli di genitori irregolari. In entrambi i casi il legislatore è poi intervenuto modificando la normativa.

Ci sono state anche fattispecie di autodenunce di violazione di una norma, come nei casi dell’aborto, dell’eutanasia, della registrazione allo stato civile di bimbi figli di coppie omosessuali. Infine, come detto, il dichiarato rifiuto di molti sindaci di applicare le norme sul respingimento di persone salvate in mare, dal naufragio.

Cosa succede a colui che viola una norma soltanto apparentemente contraria alla Costituzione? Non ci sono dubbi, incorrerà nelle sanzioni previste dall’ordinamento. Nello stesso tempo, l’imputato potrà richiedere al giudice una valutazione sulla costituzionalità della norma violata ed il magistrato, nel suo libero convincimento, potrà accogliere o rigettare tale istanza, chiudendo il caso e confermando la condanna, oppure rinviando alla Corte Costituzionale la disamina della eventuale incostituzionalità.

In questa seconda ipotesi, se la legge sarà considerata incostituzionale, sarà annullata e non potrà più essere applicata contro tutti coloro che l’hanno violata.

Dunque, come correttamente evidenziato da Zagrebelsky, esiste un periodo transitorio (che potrebbe però diventare definitivo) in cui la norma è perfettamente valida ed efficace, ma soggetta al vaglio della Corte Costituzionale che normalmente decide in non meno di due anni.

In tale periodo temporale, non così ristretto dunque, i “disobbedienti” si assumono la responsabilità di commettere un illecito senza sapere se il giudizio finale della Corte sarà favorevole o sfavorevole alla loro tesi: “la legge può essere trasgredita, ma a proprio rischio e pericolo”, ha scritto Zagrebelsky, “il violatore apparirà, ma solo ex post o come un fuorilegge oppure come un benemerito della Costituzione”.

Secondo l’autorevole costituzionalista, Presidente emerito della Corte Costituzionale, la disobbedienza ad una norma è dunque un’opzione prevista dall’ordinamento proprio per promuovere il controllo di costituzionalità delle leggi: “se tutti osservassero pedissequamente, passivamente, tutte le leggi che prescrivono o vietano determinati comportamenti, non si aprirebbero procedimenti giudiziari e, quindi, non si avrebbe l’occasione di attivare il giudizio di costituzionalità. Potrebbero rimanere in vigore indefinitivamente leggi incostituzionali, poiché tutti vi si adeguano”.

Zagrebelsky va oltre però nel suo ragionamento: “il giudizio di costituzionalità delle leggi non è dunque un freddo meccanismo giuridico. Implica un ethos pubblico che investe la responsabilità diretta dei cittadini…persino la disobbedienza alle leggi, nei casi estremi in cui sono in questione valori ultimi come la vita, la libertà, la dignità delle persone, è una virtù repubblicana quando significa rifiuto di convalidare l’ingiustizia con la propria ubbidienza”.

Se, aggiunge il Professore, “la legge è giusta, fortifichiamo la giustizia, ma se è ingiusta, fortifichiamo l’arbitrio”.

La conclusione è dunque che la disobbedienza alla norma in certi casi è non solo legittima, ma auspicabile. Implica coraggio – sostiene Zagrebelsky – e presuppone che ci si metta in gioco e si assumano rischi e responsabilità conseguenti.

Fin dai tempi di Gandhi, il grande punto di riferimento mondiale di una disobbedienza civile pacifica, non violenta, mirata alla libertà e all’uguaglianza, questi principi sono stati ragionati e discussi nelle comunità degli studiosi, ma anche della gente comune in tutti i paesi del mondo.

In questo contesto italiano ed europeo del 2019, questa tesi ci preoccupa e ci angoscia.

Di fronte allo “spirito del Paese” e alla predominanza del “senso comune” sul “buon senso”, lo sdoganare pubblicamente, quasi incentivandolo, un comportamento che si concretizza con la disobbedienza ad una vigente norma dello stato, può essere facilmente manipolato e strumentalizzato per finalità diverse, sicuramente in contrasto anche con gli obiettivi virtuosi impliciti ed espliciti nel ragionamento svolto da Zagrebelsky.

Oggi, in un momento storico in cui le democrazie moderne fanno fatica a resistere all’onda lunga di movimenti populisti e sovranisti che mirano al ribaltamento dello status quo, offrire loro uno strumento di lotta, in astratto anche apprezzabile, ma in concreto delicato e pericoloso, ci sembra correre un rischio che sia troppo alto da affrontare.

Riccardo Rossotto

Questo articolo ha ricevuto anche l’importante contributo alla discussione da parte del fondatore Bruno Segre

Riccardo Rossotto

"Per chi non mi conoscesse, sono un "animale italiano", avvocato, ex giornalista, appassionato di storia e soprattutto curioso del mondo". Riccardo Rossotto è il presidente dell'Editrice L'Incontro srl

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