Il sistema istituzionale italiano sta reggendo. Nonostante gli “strappi” del Ministro degli Interni, le risposte arrivano puntuali e precise.

Il Presidente Mattarella da un lato e la VI Sezione della Corte di Cassazione dall’altro hanno voluto ribadire alcuni principi di diritto che questa rivista aveva già anticipato in sede di commento sia alla nuova norma sulla legittima difesa, sia in materia di “porti chiusi” e respingimenti di immigrati richiedenti asilo.

Vediamo, se pur in sintesi, cosa è successo di recente su queste due questioni.

1)   Il Presidente della Repubblica, prendendosi tutto il tempo necessario ad un’analisi accurata e completa del testo approvato dal Parlamento in materia di modifiche alla normativa sulla legittima difesa, nel suo messaggio inviato ritualmente entro i 30 giorni previsti dall’ordinamento, sia al Presidente della Camera, Roberto Fico, sia a quello del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, apponendo la sua firma alla nuova norma, ha voluto fare alcune precisazioni specificate in una lettera di accompagnamento, di grande spessore giuridico, seppur nella loro brevità.

Dando il proprio placet alla nuova normativa, il Presidente Mattarella ha voluto ribadire 3 punti:

  1. Un riconoscimento “dell’azione generosa ed efficace delle forze di Polizia”. La sicurezza dei cittadini infatti è compito esclusivo dello Stato e non può, in nessun caso, essere delegata ai singoli cittadini. Un “no” fermo quindi alla giustizia fa-da-te, non compatibile con una vera democrazia.
  2. Nessuna norma potrà mai svuotare il principio costituzionale di proporzionalità tra l’offesa e la difesa. Dunque, il termine “sempre” inserito nella nuova norma non potrà mai significare che la difesa sarà sempre legittima…a prescindere.
  3. Il terzo paletto riguarda il ruolo dei magistrati. Sarà, infatti, ancora e sempre il singolo giudice a verificare e stabilire se la persona offesa abbia agito in base ad un “grave turbamento”. Ci sarà sempre quindi bisogno di una valutazione “oggettiva”, maturata nell’ambito del libero convincimento di ciascun magistrato di fronte alla singola specifica fattispecie sottoposta al suo vaglio.

In questo quadro giuridico che emerge dal messaggio presidenziale, si ribadisce, a nostro avviso, la sostanziale inutilità della nuova norma che tra l’altro è a rischio di incostituzionalità (staremo a vedere quanti e quali casi saranno sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale).

È interessante, a proposito del necessario requisito del “grave turbamento”, il parere rilasciato dal neurologo Rosario Sorrentino a Il Corriere della Sera.

L’autorevole specialista ha voluto precisare che nessuno di noi è in grado di sapere come potrà reagire davvero in momenti drammatici, come quelli tipici di una rapina o di un tentativo di sequestro nella propria abitazione. Ci possono essere diverse opzioni, alla luce dell’esperienza maturata dal dottor Sorrentino: “di fronte ad un pericolo improvviso, vissuto con una forte paura, il nostro cervello dispone di due strade, a volte tre”.

La prima, velocissima e impulsiva, è da mettere in relazione con i radar a forma di mandorla che abbiamo nel cervello e che costituiscono i sensori che fanno scattare in modo automatico i segnali di un pericolo in atto: con la fuga o con la reazione/attacco.

La seconda, più lenta e riflessiva, è riconducibile invece alla parte razionale del nostro cervello, la corteccia prefrontale. La minaccia viene “vagliata” e la reazione diventa più prudente e ragionata.

La terza e più rara opzione è quella che provoca il blocco: il corpo è indotto a rimanere paralizzato. Spesso per salvarsi la tattica migliore è quella di fingersi morti.

Il dottor Sorrentino ha poi voluto sottolineare che queste tre opzioni possono subire delle rilevanti modifiche e alterazioni quando la minaccia la riceviamo in frangenti in cui non siamo soli, ma con i nostri familiari: “questo può marcare la differenza sulle nostre reazioni, per garantire ad ogni costo la sicurezza delle persone che amiamo di più, arrivando a rinunciare alla vita, pur di salvarle”.

La testimonianza dell’esperto neurologo ci conforta nella tesi che ogni fattispecie di legittima difesa deve essere valutata dal giudice come un caso a sé, andando a verificare tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi che hanno caratterizzato la fattispecie sottoposta alla sua verifica.

2)   La VI Sezione della Cassazione ha stabilito proprio in queste settimane un importante principio giurisprudenziale in materia di reiezione di richieste di asilo formulate da migranti.

La Corte, in controtendenza rispetto al Decreto Sicurezza varato recentemente dal Governo, ha stabilito, valutando il caso di un reclamo di un cittadino pakistano al quale, nel 2017, prima la Commissione Prefettizia di Lecce e poi il Tribunale della stessa città, avevano negato di rimanere in Italia, che il reclamo contro tali reiezioni fosse fondato. Infatti, i giudici di merito avevano basato il loro diniego di rimanere nel nostro Paese sulla base di generiche informazioni sulla situazione interna del Pakistan.

Il reclamo ha avuto dunque esito positivo e la Cassazione ha sottolineato che il giudice: “è tenuto ad accertare la situazione reale del paese di provenienza, mediante l’esercizio di poteri-doveri di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate”.

In particolare, se nel paese di origine del richiedente asilo: “si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave o individuale alla vita o alla persona…senza una simile specificazione sarebbe vano discettare di avvenuto concreto esercizio di un potere di indagine aggiornato”.

Altro che dunque “porti chiusi” o respingimenti generici senza motivazioni specifiche: la nostra Cassazione ribadisce il principio della necessità di una motivazione accurata e completa sulle ragioni di un diniego del diritto di asilo richiesto.

Nel caso specifico, la regione del Pakistan di provenienza del ricorrente, in base a fonti Easo, l’Agenzia Europea per l’Asilo, per i giudici di merito non appariva una zona di guerra o comunque dove si registrassero fenomeni di violenza indiscriminata contro i civili.

Ora, il Tribunale di Lecce dovrà riesaminare la fattispecie.

Riccardo Rossotto

Riccardo Rossotto

"Per chi non mi conoscesse, sono un "animale italiano", avvocato, ex giornalista, appassionato di storia e soprattutto curioso del mondo". Riccardo Rossotto è il presidente dell'Editrice L'Incontro srl

Discussione

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *