La tragedia del Mottarone non ha ancora finito di generare dolore e lacerazioni.
La vita del piccolo Eitan, già profondamente segnata dalla perdita dei genitori, del fratellino e dei bisnonni, ieri è stata ulteriormente violata.
Da qualche mese Eitan viveva vicino a Pavia insieme alla zia paterna (israeliana, ma residente in Italia come Eitan e la sua famiglia), zia paterna a cui era stato temporaneamente affidato dopo essere rimasto orfano, il 23 maggio scorso.
Sabato scorso il nonno materno (israeliano residente in Israele) lo ha portato nella Terra degli Ebrei.
Il caso di Eitan ha attirato l’attenzione di tanti per via della storia drammatica vissuta dal minore soltanto pochi mesi fa, ma ogni anno sono decine e decine i bambini “contesi” tra i genitori o dai famigliari dell’uno o dell’altro ramo parentale.
Il problema esplode, nella stragrande maggioranza dei casi, dopo la fine di un matrimonio misto, cioè, di un matrimonio dove madre e padre hanno nazionalità diverse, culture, religioni e modelli educativi disomogenee.
La sottrazione di minori è un fenomeno di cui si parla pochissimo e solo in occasione di casi o circostanze particolarmente “speciali”.
Eppure, è difficile non cogliere gli elementi di intrinseca violenza e di pericolosità sociale di un atto che, al contempo, viola i diritti dei figli e quelli dell’altro genitore, ancorchè il più delle volte l’atto venga “giustificato” con il cd. best child interest.
I bimbi contesi, in realtà, già coinvolti – loro malgrado – nelle vicende separative dei genitori, si vedono sradicare, da un momento all’altro, dal loro mondo abituale e dai loro riferimenti amicali e parentali per essere proiettati in una realtà culturale, geografica e relazionale del tutto nuova e, spesso, del tutto sconosciuta perdendo, oltre tutto, il riferimento dell’altro genitore il quale, generalmente, scompare dall’orbita affettiva e fisica del figlio in modo improvviso e, per ciò stesso, traumatico.
Al di là dei reati discendenti dal comportamento del “rapitore”, ciò che più conta, in questi casi, è la tutela del minore, dei suoi diritti oltre che di quelli dell’altro genitore.
La Convenzione de L’Aja del 1980 (ratificata in Italia con la legge n. 64 del 15.1.1994) è il documento che si occupa di disciplinare le procedure relative agli aspetti civili della sottrazione dei minori e ha come fine quello di “assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente” contro la volontà del genitore che esercita la potestà o a cui il minore è stato affidato (a prescindere dal titolo giuridico) e di “assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati dagli altri Stati contraenti”.
Per la Convenzione, il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito “quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati a una persona, istituzione o altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello stato nel quale il minore (di 16 anni, ndr) aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro”.
Riguardo al “ritorno del minore”, l’articolo 8 stabilisce che “ogni persona, istituzione o ente, che adduca che un minore è stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all’autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato Contraente al fine di ottenere assistenza….”.
Le Autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato Contrente devono procedere con urgenza per quanto riguarda il “rientro del minore” e “qualora l’autorità giudiziaria o amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla data d’inizio del procedimento, il richiedente (o l’Autorità Centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell’autorità centrale dello Stato richiedente, può domandare una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo”.
La durata di sei settimane si riferisce al solo primo grado di giudizio e, quand’anche l’ordine di ritorno venga emesso tempestivamente all’esito di tale grado, non è impossibile che l’eventuale appello possa far durare ben di più l’intera procedura di rimpatrio.
Oltre alla Convenzione de L’Aja va menzionato il Regolamento 2201/2003 che, pur occupandosi anch’esso delle situazioni patologiche che portano al trasferimento o al trattenimento del minore in un paese diverso da quello di sua abituale residenza, disciplina quegli aspetti processuali trascurati dalla Convenzione.
In altre parole, seppure richiamate in modo estremamente sintetico, non certamente esaustivo, ma solo esemplificativo, le norme esistono e la possibilità di ricevere tutela legale pure, ma i tempi di risoluzione possono essere assai più lunghi di quanto sarebbe auspicabile e non va dimenticato che la rapidità nella reazione alla sottrazione del minore è fondamentale dato che, a distanza di un anno dal fatto, la Convenzione non consente più il rimpatrio.
Alessandra Spagnol