Da quando è iniziato il conflitto in Ucraina aleggia nel mondo il timore della guerra nucleare, una paura che non si percepiva, in maniera così concreta, dalla “Guerra Fredda”. Le nuove contrapposizioni fra le potenze mondiali ripropongono, infatti, il rischio di guerre su vasta scala con utilizzo delle armi nucleari.
Una nuova Guerra Fredda?
La bomba atomica, fino ad oggi, è stata utilizzata per scopi bellici solo dagli Americani nella Seconda Guerra Mondiale. Per porre fine alla guerra con il Giappone, il Presidente Truman, succeduto a Roosevelt, ordinò di impiegare la nuova arma a fissione nucleare. Messa a punto da un gruppo di scienziati guidati dal fisico italiano Enrico Fermi, fu sperimentata per la prima volta nel luglio del 1945 nel deserto di Alamagordo nel Nuovo Messico. Pochi giorni dopo, il 6 e il 9 agosto, la bomba atomica venne sganciata sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki che furono rase al suolo. Si contarono tra 130.000 e 160.000 morti e decine di migliaia di altre vittime perirono negli anni successivi anche a causa degli effetti delle radiazioni.
Su Hiroshima e Nagasaki una bomba non necessaria
Secondo alcuni storici l’uso dell’arma nucleare da parte degli Americani fu superfluo, in quanto la vittoria militare era ormai assicurata. Il 60% delle città giapponesi era stato distrutto dai bombardamenti. Secondo altri, invece, l’impiego fu necessario per ottenere la resa del Giappone. I Nipponici, che avevano già respinto più volte la richiesta di capitolazione, per cultura non si sarebbero mai arresi e avrebbero combattuto isola per isola e casa per casa fino al loro totale annientamento. Fu calcolato dallo Stato Maggiore statunitense che sarebbe stato necessario sacrificare la vita di alcune centinaia di migliaia di soldati americani.
Armi nucleari e Diritto Internazionale Umanitario
L’utilizzo delle armi nucleari è questione che riguarda anche il Diritto Internazionale Umanitario e in particolare il Diritto dei Conflitti Armati. Divenuto diritto internazionale consuetudinario è quindi applicabile a tutti, non solo ai belligeranti che abbiano sottoscritto i trattati internazionali.
La liceità dell’uso dell’arma atomica, in assenza di una norma specifica, è controversa. Ciò ha reso necessario nel 1996 un parere consultivo della Corte internazionale di Giustizia (o Tribunale internazionale dell’Aja, organo giudiziario delle Nazioni Unite).
E’ tutto scritto nella Convezione di Ginevra
Secondo la Corte, i principi cui fare riferimento sono contenuti nel I° protocollo addizionale del 1977 alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949.
Fra i giuristi vi è chi sostiene l’illiceità dell’uso delle armi atomiche in quanto armi indiscriminate che provocano sofferenze non necessarie e i cui effetti coinvolgono anche stati non partecipanti al conflitto in violazione del principio di neutralità. Altri autori, invece, affermano che se ne possa consentire l’uso limitandolo in base a criteri di necessità e proporzionalità.
Le attenuanti della Corte Internazionale di Giustizia
La Corte Internazionale di Giustizia, nel parere, non è riuscita ad effettuare una scelta definitiva fra le due interpretazioni. Da un lato, ha ritenuto che l’uso dell’arma atomica sia generalmente contrario ai principi del diritto umanitario. Dall’altro, ha affermato di non poter stabilire con certezza che tale contrarietà sussista in ogni circostanza. La Corte ha concluso che l’utilizzo delle armi nucleari sarebbe vietato nella maggior parte dei casi salvo alcune ipotesi estreme di legittima difesa, senza tuttavia pervenire ad una soluzione definitiva.
Nel dispositivo del parere si legge quanto segue. “In considerazione dello stato attuale del diritto internazionale così come degli elementi di fatto a sua disposizione, la corte non può tuttavia concludere in modo definitivo se la minaccia o l’impiego delle armi nucleari sarebbero leciti o illeciti in una situazione estrema di legittima difesa in cui la stessa sopravvivenza dello stato sarebbe messa in causa”. Va ricordato il Trattato per la proibizione delle armi nucleari del 2017 che invece sancisce espressamente il divieto dell’uso e della minaccia dell’arma atomica. Si tratta di mero diritto convenzionale, quindi applicabile solo agli stati contraenti, fra i quali non figurano quelli membri della Nato e la Federazione russa.
La situazione attuale alla luce del Diritto Internazionale
E’ utile rievocare, a questo punto, la “crisi di Cuba”, nella quale il mondo corse concretamente il rischio di una guerra nucleare. Il tentativo dell’Unione Sovietica di Chruscev di installare a Cuba delle basi per missili nucleari a raggio intermedio, fu sventato dal Presidente americano Kennedy. Questo fu possibile grazie ad un accordo di compromesso con il leader sovietico. Le reciproche concessioni diedero legittimità allo status quo delle sfere di influenza e il mondo fu salvo. E’ auspicabile che le nazioni occidentali, pur nel rispetto di alcuni principi non negoziabili, non si stanchino di percorrere sempre la strada della Politica e della Diplomazia, per cercare di dirimere i conflitti fra le nazioni e sventare il pericolo dell’uso dell’arma atomica.
Lorenzo Bianchi