Approfittando della Sua notevole esperienza quale avvocato penalista, per molti anni, desidererei affrontare due temi di rilevante interesse. Per questo traggo spunto da due articoli apparsi su L’INCONTRO del 2006. Mi riferisco al processo tenutosi a Tokio, negli anni 1946/1948 contro militari e politici giapponesi autori di massacri e torture durante la seconda guerra mondiale. Ce ne vuole parlare?

Come avvenne per i crimini compiuti dai nazisti, che vennero giudicati e condannati dal Tribunale di Norimberga (processo svolto dal 1945 al 1946). Analogamente si procedette anche con i capi politici e militari del Giappone, anch’essi rei di fatti gravissimi. Il 19 gennaio 1946 venne istituito, con una ordinanza del Comandante supremo delle Forze Alleate in Estremo Oriente, generale Mac Arthur, un Tribunale Militare Internazionale. Obiettivo: giudicare i crimini compiuti in tale area dai giapponesi. In questo Tribunale erano rappresentate Gran Bretagna, Stati Uniti, Russia, Cina, Olanda, Portogallo, Indonesia, Malesia, Birmania, Australia e Siam. Stati i cui cittadini erano stati oggetto di massacri o torture da parte delle Armate nipponiche.

La nomina del rappresentante cinese, gen. Juang-Ho-Gy

Mentre il periodo di tempo preso in esame, per i reati commessi dai nazisti in Europa, era limitato agli anni ricompresi tra il 1933 e il 1945, per il Giappone il periodo preso in esame fù più ampio, dal 1928 al 1945. In quanto vennero ricompresi anche i crimini compiuti dai giapponesi in Cina prima dell’inizio della Seconda Guerra Mondiale.
Agli imputati giapponesi vennero contestati gli stessi capi d’accusa a carico dei nazisti, con l’aggiunta di alcuni crimini specifici. Quali l’appartenza alla KEMPEITAI, la polizia militare dell’esercito o alla TOKEITAI, la polizia militare della marina.

Gli ufficiali, fatti prigionieri, uccisi mediante decapitazione

I vari comandanti dei campi di concentramento vennero addirittura accusati di crudeltà ed efferatezza per la pratica di uccidere gli ufficiali, fatti prigionieri, mediante decapitazione. Pratica sanguinaria eseguita con la speciale “Katama Osamure”, spada tradizionale dei militari nipponici, secondo il macabro rituale dei Membri del “Bushido” (“Ordine del Sole nascente”), nonché per l’inumano e degradante trattamento riservato a tutti i prigionieri dei campi di concentramento.

L’INCONTRO riferiva quindi che “in Giappone vennero celebrati circa 5.000 processi a carico di oltre 42.000 imputati di crimini di guerra, conclusi con l’esecuzione capitale di oltre 900 di essi. Tutti gli altri imputati condannati a pene detentive varie furono rilasciati per sopravvenuta amnistia nel 1988”.

E’ stata veramente giustizia?

La domanda che ci si deve porre dinanzi a fatti così gravi, seppur commessi in periodo di guerra, è la seguente. “Con tutti questi processi in Europa e in Estremo Oriente è stata fatta veramente giustizia? In definitiva, queste punizioni servirono come deterrente nei confronti di crimini tanto orrendi? La Storia purtroppo ce ne ha mostrato l’inutilità, almeno a questo scopo, ed ha attribuito loro la qualifica di “vendetta dei vincitori sui vinti”. In tutto il mondo (Campogia, Vietnam, Iran, Kossovo, Serbia, Bosnia, Kenya, Iraq, ecc.) la crudeltà dell’uomo non conosce limiti e stragi. Massacri, violenze si ripetono con monotona analogia ovunque, senza che si riesca a fermarle”.
Le cronache che provengono attualmente dall’Ucraina ce ne danno, purtroppo, ulteriore conferma.

Ritornando al nostro Paese, il secondo articolo al quale vorremmo far riferimento apparve su L’INCONTRO del dicembre 2006. Dedicava ampio spazio alla ricorrenza degli 80 anni dalla promulgazione delle leggi eccezionali fasciste e della costituzione del Tribunale speciale.
Ce ne vuole parlare?

Come riferiva L’INCONTRO “L’istituzione del “Tribunale Speciale per la difesa dello Stato” rappresentò – unitamente alla reintroduzione in Italia della pena di morte, stabilita nella legge 25 novembre 1926, n. 2008, e all’introduzione del confino di polizia per motivi politici, avvenuta con gli articoli 180 e seguenti del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 6 novembre 1926, n. 1818 – l’instaurazione di una vera e propria dittatura, segnata dall’intimidazione e dal terrore, e in ogni caso la definitiva rottura col precedente sistema giuridico espressione – nonostante temporanee deviazioni – della democrazia liberale”.

Si trattava di un Tribunale liberticida, tipico dei regimi totalitari, quale fu il Fascismo. Esso giunse addirittura a condannare a morte l’anarchico Michele Schirru per la sua semplice “intenzione” di uccidere il Duce. In concreto la semplice “intenzione” era considerata una gravissima responsabilità penale!

Il Tribunale ebbe caratteristiche al di fuori delle regole

a) Era un tribunale “incostituzionale”, in quanto si poneva al di fuori delle regole di diritto dello Stato liberale, addirittura reintroducendo la pena di morte.
b) Era chiaramente asservito al Partito dominante in quanto i suoi membri furono sempre tratti dalle fila della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (MVSN).
c) L’istruttoria era basata sul sistema inquisitorio e sulla assenza di qualsiasi effettivo potere in capo al difensore.
d) Non era prevista alcuna forma di impugnazione delle sentenze.

Si trattò di un’arma utilizzata dal regime fascista per reprimere il dissenso e legittimare il proprio potere assoluto, grazie alla connivenza dei Savoia che sempre firmarono gli atti esecutivi decisi dalla dittatura fascista.

Alessandro Re

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